Art. 6.
(Norma transitoria).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo alle confessioni o associazioni religiose rientranti nell'ambito di applicazione della

 

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medesima legge di provvedere, nel termine di tre anni, all'adeguamento dei rispettivi edifici dedicati al culto.
      2. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia.